L'arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri.
L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione", cioè come unico vero limite all'arbitrato l'indisponibilità del diritto è quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso.
La clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all'esito di un arbitrato (clausola compromissoria) deve essere espressa nel contratto (o in concorde atto distinto, compromesso) e non può mai essere presunta.
L’arbitrato si caratterizza per la celerità dello svolgimento, la sua tendenziale riservatezza, la possibilità di scegliere giudici particolarmente esperti nelle materie oggetto dell’arbitrato, limitata o assente impugnabilità. A fronte di tali indubbi vantaggi sta un costo più elevato rispetto a un ordinario processo.
Occorre particolare attenzione nella redazione della clausola arbitrale, alla cui contrattazione si presta solitamente scarsa attenzione. La stessa scelta di inserire o meno la clausola comporta valutazioni non secondarie.
Altri momenti essenziali risiedono nella scelta relativa a :
- sede dell’arbitrato
- arbitrato ad hoc vs. arbitrato amministrato
- arbitrato rituale vs. irrituale
- arbitrato di diritto vs. equità
- arbitro unico vs. collegio
- le qualifiche degli arbitri
- l’ambito oggettivo della competenza degli arbitri
- lingua dell’arbitrato
- diritto e regole applicabili al merito della controversia
- regole procedurali
- termine di durata del procedimento
- costi
- impugnabilità del lodo arbitrale
- confidenzialità
- misure cautelari