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Occorre molta attenzione nella scelta di un procuratore o di un mandatario per l’esecuzione di determinati affari. A volte può profilarsi la necessità di un controllo incisivo dell’operato di questi soggetti, da effettuare anche in sede giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 1713 cod.civ. il mandatario deve rendere al mandante il conto del proprio operato. Il rendiconto non consiste in un mero prospetto contabile dal quale evincere le indicazioni delle spese e dei ricavi, bensì anche nel dovere di consegna della documentazione (ricevute, fatture, lettere contabili, scontrini fiscali, etc., Cass.Civ. Sez. II, 7592/94 ) atta a rendere possibile una verifica dell'operato del mandatario.

Cass. n. 7592/1994 - L'azione di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilità connessa allo svolgimento concreto delle attività inerenti al mandato, nel quale il mandatario deve fornire la prova non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale de-gli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità di esecuzione dell'incarico utili per la valutazione dell'operato del mandatario stesso, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti ed ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 e 1176 c.c.

Cass. n. 2634/1982 - L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 c.c., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 1710 c.c.

Nello stesso letterale senso Cass. 21090/2004 - 25349/2009 – 4568/1992