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3 items tagged "Trust"

  • Amministrazione di trusts

    Lo studio svolge incarichi di amministrazione di trusts, cioè di trustee. il Trustee riceve e amministra le posizioni soggettive (beni o diritti), che gli provengono dal disponente e che non fanno parte del patrimonio del trustee (art. 11 legge 364 del 1989).

    Il trustee, nell’amministrazione del trust, si attiene alle disposizioni impartitegli nell’atto di trust, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

  • Costituzione di trusts

    Il nostro compito è assistere i clienti nella costruzione di trust che siano validi e consentano di raggiungere efficacemente lo scopo prefissato.

    Il Trust nullo (sham Trust) o fraudolento obbliga a riportare tutte le situazioni giuridiche nello stato antecedente la costituzione del Trust (restituzione degli assets, restituzione dei dividendi e dei compensi) e si presta a azione revocatoria con la conseguente aggressione dei beni. Sono inoltre possibili azioni penali.

    I precursori del Trust Invalido o fraudolento normalmente sono:

    • Un cliente (settlor-disponente) che non comprende i principi fondamentali del trust, soprattutto perché proviene da un Paese con ordinamento di civil law (es. Italia) e quindi vede il Trust come una sorta di conto bancario, o una struttura di investimento, o una forma di società a responsabilità limitata, o un testamento “anticipato”
    • Un cliente (settlor-disponente) che viene indotto a usare in modo errato il Trust:
      • per proteggere un cliente insolvente dai suoi creditori
      • per continuare a avere il controllo sui beni
      • per nascondere la reale identità dei beneficiari del Trust

    Il trust (letteralmente "affidamento") è un istituto del sistema giuridico anglosassone di common law, sorto nell'ambito della giurisdizione di equity, che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate ed in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale).

    Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari.

    Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente tre: una è quella del disponente (o settlor o grantor), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata dall'amministratore/gestore (trustee). Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del beneficiario (beneficiary), espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (protector). "Posizioni" e "soggetti" possono non coincidere. Lo stesso soggetto può assumere più di una posizione giuridica (come, ad esempio, nel "trust autodichiarato" in cui un soggetto è nel contempo disponente e trustee), così come più soggetti possono rivestire una medesima posizione (trust con una pluralità di disponenti, di amministratori, ecc.).

    Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi nazionali). Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all'amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni. Gli effetti possono coincidere con lo scopo principale/finale per cui è stato costituito il trust.

    La mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme equitative non è di ostacolo all'utilizzo del trust. L'istituto trova anzi legittimazione all'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1º gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello cosiddetto interno, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia. Per la prima volta in Italia l'istituto è stato preso in considerazione sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne con chiarezza gli aspetti fiscali e tributari.

    Nel diritto italiano l'istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici. Per questa sua caratteristica il trust bene si presterebbe ad un utilizzo di massa anche in sostituzione di strumenti giuridici più tradizionali e diffusi. Occorre tuttavia evidenziare l'attuale scarsa conoscenza del trust fra i giuristi italiani che non agevola il radicamento dell'istituto e la sua diffusione.

  • Guardiano o protector di trusts

    Il guardiano (o protector) è l’organo di vigilanza dell’operato del trustee, nominato dal disponente a tutela degli interessi dei beneficiari o dello scopo del trust.

    Su incarico del cliente lo studio assume la carica di guardiano del trust.

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